In Svizzera si applica dal 2012 l’ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021). Essa si basa sulla legge sull’informazione dei consumatori (RS 944.0) e disciplina l’obbligo di dichiarazione del tipo e dell’origine del legno, concernente il legname rotondo, il legno grezzo e determinati prodotti di legno massiccio. L’obiettivo è offrire maggiore trasparenza ai consumatori e permettere loro di compiere scelte d’acquisto consapevoli.
Perché occorre dichiarare?
Chi deve dichiarare cosa?
Le persone che forniscono legno e prodotti in legno ai consumatori sono tenute a dichiarare il tipo di legno e la sua origine
(il Paese di raccolta).
Sono soggetti a dichiarazione il legno tondo e quello grezzo, nonché un numero limitato di prodotti in legno massiccio, il cui tipo e la cui origine possono essere determinati con relativa facilità.
Controlli
L’UFDC verifica il rispetto dell’obbligo di dichiarazione. I controlli sono effettuati sul posto o online.
NUOVA PROCEDURA IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
A partire dall’anno prossimo, l’UFDC, organo preposto al controllo della dichiarazione del legno, informerà il DEFR delle violazioni che constaterà in occasione dei controlli. In base a queste constatazioni, il DEFR, che è l’autorità di perseguimento e di giudizio, avvierà una procedura penale amministrativa e informerà le aziende interessate dell’avvio e delle conseguenze della stessa. Le attività ordinarie spettanti all’organo di controllo continueranno a svolgersi parallelamente, secondo la prassi seguita finora.
Se ritieni che un prodotto sia stato dichiarato erroneamente, puoi segnalarcelo compilando l’apposito modulo :
Su Più informazioni:
Comunicato stampa
Ultima modifica 05.06.2023