Un contratto può essere contestato soltanto se presenta un vizio. Soprattutto i casi di vizi elencati qui di seguito possono pregiudicare il contratto.
L'art. 21 del Codice delle obbligazioni (CO) disciplina il caso della lesione. "Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato."
Gli art. 23 e 24 CO disciplinano il caso di errore nella conclusione del contratto: "Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale". Deve tuttavia trattarsi di un errore essenziale. Un errore è essenziale solo quando la parte in errore non avrebbe concluso il contratto se avesse conosciuto i fatti. È opportuno comunicare alla controparte (meglio se per scritto) che il contratto concluso è considerato nullo a causa dell'errore essenziale.
"La parte indotta al contratto per dolo dall'altra non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale." (art. 28 CO). Si parla di dolo intenzionale quando l'altra parte contraente simula o minimizza un determinato fatto, ad esempio simula un determinato standard di qualità. È opportuno comunicare alla controparte (meglio se per scritto) che il contratto concluso è considerato nullo a causa del dolo.
Occorre considerare che il diritto di revoca permette anche di tornare al contratto concluso. Per ulteriori informazioni su questa tematica si rimanda alle domande ricorrenti (FAQ).