Chiunque ha diritto di accedere ai documenti ufficiali (nella loro versione definitiva) senza dover dimostrare uno specifico interesse al riguardo. Tale principio si applica unicamente ai documenti ufficiali redatti o ricevuti dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza, vale a dire dopo il 1° luglio 2006. Il trattamento della domanda è soggetta ad emolumento, fatta eccezione per i casi in cui l'onere amministrativo sia trascurabile. Il diritto di accedere a documenti ufficiali può tuttavia essere limitato, differito o negato se interessi preponderanti, pubblici o privati, lo esigono.
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Matthias Gehrig
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